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Ordinanza — n. 9910/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already correctly decided by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9910/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because all grievances were merely reproductions of issues already thoroughly examined and rejected by the appellate court. The appellant, Daniele Pugliese, challenged the third-instance judgment, but the lower court's reasoning was deemed legally sound and free of logical inconsistencies. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when grievances are merely reproductions of issues already adequately examined and dismissed by the court of first instance or appeal with legally correct and coherent arguments.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetition of merits arguments already decided issues legally correct reasoning procedural costs award motivazione inadeguata delle censure costituzionali esame delle censure formali eccezioni difensive

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLIESE DANIELE nato a CROTONE il 31/01/1975 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 31425/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Daniele Pugliese avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutte le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttive di profili di gravame già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano pagine 3 -4 sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 marzo 2026.