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Ordinanza — n. 9909/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already correctly decided by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9909/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Gaetano Spina inadmissible because the cited grounds were merely reproductions of arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Catania. The lower court had correctly addressed the substantive issues with legally sound reasoning, rendering the new claims redundant and lacking novelty. Consequently, the appeal was rejected, and Spina was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if the grounds are merely reproductions of arguments already adequately examined and rejected by the courts of first and second instance with legally correct reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments merits already decided Court of Cassation procedural economy motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
4 quanto al secondo); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
4 quanto al secondo); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINA GAETANO nato a CATANIA il 07/02/1978 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 31410/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Gaetano Spina avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano pagg. 3 e 4 quanto al primo motivo e pag. 4 quanto al secondo); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 marzo 2026.