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Ordinanza — n. 9904/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as merits regarding sentencing are non-justiciable at this stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9904/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised concern the determination of the punitive sentence. The appellant challenged the lower court's decision for failing to exclude recidivism and for excessive punishment, despite the trial court's sufficient and logical reasoning. The court ruled that issues regarding sentencing severity fall outside the scope of admissible arguments in a legality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616, comma 1, lett. b) c.p.p.: Arguments concerning the determination of the punitive sentence, such as the exclusion of recidivism or the excessiveness of the penalty, are inadmissible in a legality proceeding.

Parole chiave

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legality proceeding sentencing determination recidivism exclusion excessive penalty inadmissible appeal Corte di Cassazione punitive sentence sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, lett. a) c.p.p.
pagine 3 e 4 sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
Art. 616, comma 1, lett. b) c.p.p.
pagine 3 e 4 sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
pagine 3 e 4 sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCALLUZZO MAURIZIO nato a CATANIA il 25/09/1989 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 31338/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Maurizio Vatalluzzo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto afferenti alla determinazione del trattamento punitivo (mancata esclusione della recidiva, eccessività della pena) benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede( cfr. pagine 3 e 4 sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 marzo 2026.