Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal grounds and mere repetition of lower court rulings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mario Di Bitonto inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the first ground lacked specific legal reasoning and the second merely repeated arguments already correctly addressed by the Milan Court of Appeal. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds lack precise legal reasoning or merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BITONTO MARIO nato a BISCEGLIE il 14/10/1976 avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 31331/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Di Bitonto avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: - il primo motivo è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si veda pagina 4 della sentenza impugnata che contiene una esaustiva motivazione sulla gravità del fatto e sulla non occasionalità della condotta); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 marzo 2026.