Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9901/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the lawyer lacked special qualification to appear before the court at the time of filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9901/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the defending lawyer was not yet qualified to practice before the Supreme Court when the petition was filed. Although the lawyer later registered on the special barroll, this qualification occurred after the appeal date of September 2025. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the client to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if filed by a lawyer who lacks the special qualification to appear before the Supreme Court at the time of filing.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility special qualification requirement lawyer standing before court procedural defect legal representation eligibility tempestività dell'inoltro difetto di legittimazione del ministero pubblico autorizzazione susseguente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAFID ABDERRAZAK nato il 14/05/1998 avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 31326/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Abderrazak Hafid avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto privo di legittimazione, ossia da difensore non abilitato al patrocinio in cassazione al momento della sua proposizione (l'iscrizione all'albo speciale dei cassazionisti, infatti, risulta essere del 20/02/2026, mentre il ricorso è stato presentato il 09/09/2025) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così eciso in data 6 marzo 2026. Il Co liere estensore Il Presi v