Cassation appeal dismissed for inadmissibility as only the penalty amount was challenged, not its legality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised did not fall within the statutory exceptions for cassation. The appellant challenged the severity of the sentence, while the prosecution and defendant were limited to arguing issues regarding the expression of will, lack of correlation, legal qualification, or illegality of the penalty itself. Since the contested issue was merely the quantity of the punishment rather than its legal basis, the court applied the mandatory rules of inadmissibility and ordered the appellant to pay the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it challenges only the quantity of the penalty without alleging its illegality, as the law restricts appeals to specific grounds such as the expression of will, lack of correlation, or legal qualification.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KHIRAOUI ABDELGHANI nato il 01/01/1992 avverso la sentenza del 25/08/2025 del TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 31300/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Abdelghani El Khiraoui avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso, proposto avverso sentenza di applicazione della pena, è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in quanto, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre, nel caso di specie, si censura l'entità della pena, non illegale, applicata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 marzo 2026.