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Ordinanza — n. 9898/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to request sentence substitution ex officio.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9898/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The second ground was rejected for being too generic and failing to address the lower court's reasoning, while the first ground failed because the appellate court correctly applied the principle that substitution of short custodial sentences cannot be ordered ex officio without a specific, motivated request in the complaint. Consequently, the appeal was dismissed under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 597, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appellate court cannot order the substitution of short custodial sentences ex officio if the appellant has not made a specific and motivated request in the complaint, as such conversion is a derogatory exception requiring active support from the appellant.

Parole chiave

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inadmissibility appeal ex officio substitution short custodial sentences specific motivated request derogatory exception principle sostituzione dei motivi pena detentiva sostitutiva commutazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv. 287820
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCA FABRIZIO nato a CATANIA il 30/07/1985 avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 31290/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Fabrizio Luca avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché: - il secondo motivo, relativo alla sussistenza del reato, è formulato in modo del tutto generico e non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali; - il primo motivo, relativo alla mancata applicazione di pena sostitutiva, è inammissibile, avendo la Corte di appello fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione "ex officio" nel caso in cui, nell'atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello (Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv. 287820 — 01 che, in motivazione, ha affermato che è onere dell'appellante supportare la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi con specifiche deduzioni e che il mancato assolvimento di tale onere comporta l'inammissibilità originaria della richiesta); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 marzo