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Ordinanza — n. 9895/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding motivation defects and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9895/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the grounds raised were manifestly unfounded. The appellant alleged defects in the lower court's reasoning and procedural violations, but the court found the original judgment contained sufficient logical coherence and fully examined the case data. Specifically, the court noted that the defense failed to prove the company's bankruptcy and that the complaint was properly filed by the offended party.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, as the contested decision demonstrates adequate motivation and the alleged procedural violations are clearly refuted by the case file.

Parole chiave

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manifestly unfounded grounds defects of motivation procedural violations inadmissibility of appeal burden of proof failure impresa in difficoltà spossessamento conseguente al fallimento compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
b) che la querela è stata regolarmente proposta dalla persona offesa, legale rappresentante di Agenzia delle Entrate- Riscossione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
b) che la querela è stata regolarmente proposta dalla persona offesa, legale rappresentante di Agenzia delle Entrate- Riscossione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHINTU MARCO nato a SASSARI il 15/07/1983 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; 1, n. 31206/26 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Marco Schintu avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi con esso dedotti sono manifestamente infondati, in quanto afferenti a asseriti difetti della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali, nonché a violazione di norme processuali palesemente smentita dagli atti processuali; rilevato, in particolare, che dalla sentenza impugnata emerge:

a) che la difesa ha solo allegato e non provato che la società sia fallita, sicché non è dato sapere se il presunto fallimento sia intervenuto prima o dopo l'asportazione dei beni;

b) che la querela è stata regolarmente proposta dalla persona offesa, legale rappresentante di Agenzia delle Entrate- Riscossione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 m