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Ordinanza — n. 9894/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic factual complaints and lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9894/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Giancarlo Giannelli inadmissible. The court found that the sole ground of appeal consisted of mere factual grievances and was formulated in a completely generic manner, violating legal requirements for admissibility in proceedings of legality. Consequently, the lower court's decision of March 26, 2025, stands, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals in proceedings of legality must be based on specific legal grounds and cannot rely on generic factual complaints or mere expressions of dissatisfaction.

Parole chiave

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proceedings of legality inadmissible appeal generic factual complaints Corte di Cassazione procedural requirements legal grounds costs and fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNELLI GIANCARLO nato a ROMA il 28/09/1996 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 31194/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Giancarlo Giannelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure dedotte con l'unico motivo di ricorso non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto, per un verso, costituite da mere doglianze in punto di fatto e, per altro verso, formulate in modo del tutto generico; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in da a 6 marzo 2026 Il Con tensore Il Pre