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Ordinanza — n. 9891/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being merely repetitive of merits already decided.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9891/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of objection was a mere reproduction of arguments already thoroughly examined and rejected by the appellate court. The defense's legal arguments were deemed correct, specific to the defense's complaints, and logically consistent with the established facts. Consequently, the appeal was rejected without substantive review, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if its sole ground of objection is merely a reproduction of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance or appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetitive arguments merits already decided procedural economy art 616 code of criminal procedure condanna al pagamento pecuniario esame di cassazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
1-2 sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
1-2 sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTENNI DAVID nato a ROMA il 08/01/1988 avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; e n. 31173/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di David Attenni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria depositata dalla difesa ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo prospettato, con cui si contesta la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della recidiva, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito, con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (pagg. 1-2 sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Pres te