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Ordinanza — n. 9890/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for introducing new defense arguments not raised in the appeal stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9890/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were not permitted under the law for a final review proceeding. The appellant, Gabriele Piazza, attempted to introduce a new defense argument for the first time at this stage, which the court found contrary to the principle of procedural economy. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it introduces a new ground of defense not previously raised in the appeal stage.

Parole chiave

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new defense argument procedural economy Court of Cassation inadmissible appeal final review proceeding legittimazione a contestare licenza difetto di legittimazione del ministero pubblico assunzione di prove a titolo cautelare

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen.); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
pen.); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZA GABRIELE nato a ROMA il 29/09/1973 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 31171/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Gabriele Piazza avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto con essi viene introdotta una questione non dedotta in sede di appello ma proposta per la prima volta in sede di legittimità (art. 606, comma 3, cod proc. pen.); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 marzo 2026 Il Con • it e e ensore Il Presid te