Cassation appeal dismissed as claim merely repeats merits court's already decided arguments on statutory application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply Article 131-bis of the Penal Code, but the court found this argument merely repetitive of a previously evaluated and rejected criticism. The decision rests on the principle that a cassation appeal must present new grounds, not simply reiterate the merits court's well-founded reasoning regarding the crime's gravity and non-occasional nature.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the alleged defect is merely a reproduction of a criticism already adequately examined and dismissed by the court of first instance with legally sound arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORESTO ALESSANDRA nato a ROMA il 13/04/1993 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 31165/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandra Foresto avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il motivo prospettato (difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.) è meramente riproduttivo di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa dai giudici del merito, con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si veda pag. 2 sentenza impugnata, che contiene una esaustiva motivazione sulla elevata gravità del fatto e della sua non occasionalità)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 marzo 2026.