Cassation appeal dismissed for inadmissibility as substantive arguments were already reviewed by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the contested arguments regarding subjective elements and sentencing were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the appellate court. The appellant argued for the application of Article 131-bis of the Penal Code, but the court found these legal points lacked novelty and were not suitable for review at the stage of legality. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 344-bis c.p.p.; Art. 2 comma 3 I n. 134 del 2001: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if the grounds are merely repetitive of issues already decided by the court of first instance or appeal, provided the lower court's reasoning is legally sound and free of logical inconsistencies.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLO PAOLO nato a ROMA il 04/02/1964 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 31160/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Paolo Colò avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati, con cui si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito, con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche e, pertanto, non sindacabili in sede di legittimità; rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui si invoca l'istituto dell'improcedibilità di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen.
è manifestamente infondato, in quanto l'art. 2, comma 3, I. n. 134 del 2001 stabilisce che le disposizioni di cui al precedente comma 2 - dunque, quelle relative all'improcedibilità - si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dall'i gennaio 2020, mentre il reato oggetto del presente procedimento è stato commesso in data antecedente; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 marzo 2026 Il Cons,iìe estensore Il