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Ordinanza — n. 9886/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as the ground merely repeats merits already decided correctly.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9886/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground raised merely reproduced arguments already fully examined and rejected by the lower courts. The appellant argued for the application of Article 131-bis of the Penal Code, but the court found this ground legally impermissible in a legality review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the sole ground merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the judges of the merits with legally correct and coherent reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility merits already decided Article 131-bis penal code legality review ground procedural costs award censura dell'accertamento dei fatti allegazione motivata asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
31158/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Raul Esteban Calderon avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo prospettato, relativo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
31158/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Raul Esteban Calderon avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo prospettato, relativo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDERON RAUL ESTEBAN nato il 26/02/1969 avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 31158/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Raul Esteban Calderon avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo prospettato, relativo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 marzo 2026 Il Co stensore Il Pres, e