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Ordinanza — n. 9884/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to repetition of already examined grievances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9884/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Massimiliano Giannella inadmissible because the raised grievances were merely repetitions of issues already thoroughly examined and dismissed in the lower court's judgment. The court found that the arguments regarding the crime's configuration, the principle of correlation between accusation and sentence, and the alleged omission of specific legal provisions were not new but redundant. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 n. 3 cod. proc. pen.: An appeal in the interest of law is inadmissible if the grounds raised are merely repetitions of grievances already adequately examined and dismissed with pertinent, adequate, and logically coherent reasoning in the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of grievances interest of law exhaustion of arguments procedural economy motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 360 n. 3 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNELLA MASSIMILIANO nato a TRIESTE il 20/08/1999 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 31154/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimiliano Giannella avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con motivazione pertinente, adeguata, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali e tale, dunque, da non essere censurabile in questa sede (sulla configurabilità del reato, oggetto dei primi due motivi, cfr. pag. 6-7-8 della sentenza impugnata; sulla dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, oggetto del terzo motivo, cfr. pag. 9 sentenza impugnata; sulla omessa applicazione dell'art. 131-bis, oggetto del quarto motivo, cfr. pag. 9); rilevato che il quinto motivo di ricorso, con cui si censura la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 marzo 20