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Ordinanza — n. 9882/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9882/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9882/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEZZANA IOLE nato a ROMA il 15/04/1959 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 31140/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Iole Mezzana avverso la sentenza in epigrafe; letta la memoria dalla difesa di parte civile; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il primo motivo, sulla qualificazione giuridica dei fatti, è manifestamente infondato, in quanto afferente a asseriti difetto o contraddittorietà e palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali; rilevato che il secondo motivo, afferente alla determinazione del trattamento punitivo e al profilo circostanziale, è anch'esso manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. ma non la condanna alla rifusione delle spese affrontate nel grado dalla parte civile, perché la relativa memoria non ha influito sulla decisione in esame.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9882/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 31140/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Iole Mezzana avverso la sentenza in epigrafe; letta la memoria dalla difesa di parte civile; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il primo motivo, sulla qualificazione giuridica dei fatti, è manifestamente infondato, in quanto afferente a asseriti difetto o contraddittorietà e palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali; rilevato che il secondo motivo, afferente alla determinazione del trattamento punitivo e al profilo circostanziale, è anch'esso manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. ma non la condanna alla rifusione delle spese affrontate nel grado dalla parte civile, perché la relativa memoria non ha influito sulla decisione in esame.

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative rinuncia alla motivazione motivi di cassazione azione di contestazione decisione giustificata dell'assicuratore motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEZZANA IOLE nato a ROMA il 15/04/1959 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 31140/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Iole Mezzana avverso la sentenza in epigrafe; letta la memoria dalla difesa di parte civile; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il primo motivo, sulla qualificazione giuridica dei fatti, è manifestamente infondato, in quanto afferente a asseriti difetto o contraddittorietà e palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali; rilevato che il secondo motivo, afferente alla determinazione del trattamento punitivo e al profilo circostanziale, è anch'esso manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. ma non la condanna alla rifusione delle spese affrontate nel grado dalla parte civile, perché la relativa memoria non ha influito sulla decisione in esame.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 marzo 2026