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Ordinanza — n. 9880/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as generic mitigating circumstances claim lacks legal basis in final review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9880/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Mohammed Alì Malek inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground raised concerned the non-application of generic mitigating circumstances, which the court found legally impermissible in a final review proceeding. Since the lower court's decision on this point was sufficiently motivated and logically sound, the appeal could not be examined on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: An appeal in final review is inadmissible if the only ground raised concerns the non-application of generic mitigating circumstances, provided the lower court's decision is sufficiently motivated and not illogical.

Parole chiave

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final review appeal generic mitigating circumstances inadmissibility ground sufficient motivation non-censurable judgment allegazioni fattuali non credibili mancata prova di parzialità denuncia mendace

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 364 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMMED ALI' MALEK ( CUI 04J8Q6V ) nato il 06/11/1988 avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; )r( n. 31109/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Mohammed Alì Malek avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo prospettato non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto afferente alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche benché la sentenza impugnata sia, sul punto, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 marzo 2026.