Cassation appeal dismissed for inadmissibility as generic mitigating circumstances claim lacks legal basis in final review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mohammed Alì Malek inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground raised concerned the non-application of generic mitigating circumstances, which the court found legally impermissible in a final review proceeding. Since the lower court's decision on this point was sufficiently motivated and logically sound, the appeal could not be examined on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: An appeal in final review is inadmissible if the only ground raised concerns the non-application of generic mitigating circumstances, provided the lower court's decision is sufficiently motivated and not illogical.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMMED ALI' MALEK ( CUI 04J8Q6V ) nato il 06/11/1988 avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; )r( n. 31109/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Mohammed Alì Malek avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo prospettato non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto afferente alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche benché la sentenza impugnata sia, sul punto, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 marzo 2026.