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Ordinanza — n. 9877/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded and non-allowed grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9877/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Leonardo Circello inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Circello challenged a Palermo Court of Appeal judgment regarding his criminal case, arguing defects in the lower court's reasoning and sentencing. The court rejected these claims because the lower court's motivation was logically coherent and the grounds raised were not permitted in a finality review.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: Appeals in finality proceedings are inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or not permitted by law, as the lower court's reasoning must be logically coherent and sufficient.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility finality review grounds manifestly unfounded claims permitted legal grounds court costs and fine motivi di cassazione verosimiglianza dei motivi d'asilo motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
2); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 360 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
2); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRCELLO LEONARDO nato il 14/03/1980 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 31054/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Leonardo Circello avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: - manifestamente infondati, perché afferenti a asseriti difetto o contraddittorietà e palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali (cfr. pag. 3 sentenza impugnata in riferimento al motivo n. 1); - afferente alla determinazione del trattamento circostanziale benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede (cfr. pag. 6 sentenza impugnata in riferimento al motivo n. 2); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 marzo 2026.