Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded grounds and improper challenge to sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Angelo Di Bella inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding the lower court's reasoning and sentencing determination were manifestly unfounded and not permitted in a legality proceeding. Consequently, the judgment was upheld because the reasoning was logical and the sentencing assessment was not subject to review at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals in legality proceedings are inadmissible if grounds are manifestly unfounded or pertain to the determination of punitive treatment, which is not reviewable in this stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BELLA ANGELO nato a PALERMO il 04/12/1986 avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 31045/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Angelo Di Bella avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: - manifestamente infondati, perché afferenti a asseriti difetto o contraddittorietà e palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali (cfr. pagg. 4 - 5 della sentenza impugnata in riferimento al motivo n. 1); - afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede (cfr. pagg. 5-7 della sentenza impugnata in riferimento al motivo n. 2), rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in d 6 marzo 202