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Ordinanza — n. 9874/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and references to the contested act's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9874/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Samantha Trapani inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The court ruled that the arguments presented lacked the specific legal grounds and precise references to the reasoning of the appealed judgment required under the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the strict formalities for admissibility in a legality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 363-bis, co. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are not stated with the specific legal reasons justifying them and include appropriate references to the reasoning of the contested act.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal legality proceeding specific legal grounds references to reasoning procedural costs Cassation appeal formal requirements difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
1-2 sentenza impugnata per la configurabilità dell'elemento oggettivo e del dolo del reato contestato); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
1-2 sentenza impugnata per la configurabilità dell'elemento oggettivo e del dolo del reato contestato); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAPANI SAMANTHA nato a MARSALA il 29/12/1987 avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; R( n. 31036/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Samantha Trapani avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che li giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (cfr. pagg. 1-2 sentenza impugnata per la configurabilità dell'elemento oggettivo e del dolo del reato contestato); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 marzo 2026.