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Ordinanza — n. 9873/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9873/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9873/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALLETTA ANTONINO LUIGI nato a PARTANNA il 09/01/1981 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 31027/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonit Luigi Falletta avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo dedotto, con cui si contesta la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della recidiva, è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9873/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 marzo 2026.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio cognizione del ricorso per cassazione revisione della sentenza penale riconsiderazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALLETTA ANTONINO LUIGI nato a PARTANNA il 09/01/1981 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 31027/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonit Luigi Falletta avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo dedotto, con cui si contesta la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della recidiva, è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 marzo 2026.