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Ordinanza — n. 9872/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and references to the appealed judgment's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9872/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Samantha Trapani inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The court found the arguments lacked the required precise legal reasoning and specific references to the motivation of the appealed judgment regarding the subjective element of the crime. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are not supported by precise legal reasoning and specific references to the motivation of the appealed judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of legal reasoning specific references required subjective element of crime procedural costs award motivi di cassazione difetto di motivazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
131-bis cod pen.) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
Art. 131-bis c.p.
1-3 in relazione all'elemento soggettivo del reato e all'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod pen.) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.
art. 616 cod. proc. pen
131-bis cod pen.) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAPANI SAMANTHA nato a MARSALA il 29/12/1987 avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 31025/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Samatha Trapani avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che li giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (cfr. sentenza impugnata pagg. 1-3 in relazione all'elemento soggettivo del reato e all'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod pen.) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 marzo 2026.