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Ordinanza — n. 9871/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for citing already reviewed criminal facts and insufficient motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9871/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding two criminal offenses, arguing issues of configurability and sentencing. The court ruled that the cited arguments merely reproduced points already thoroughly examined and dismissed by the lower courts with legally sound reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds cited are merely reproductive of points already adequately examined and dismissed by the courts of first and second instance with legally correct arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproductive grounds criminal configurability sentencing review procedural costs Cassation jurisdiction already reviewed facts motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
8); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
Art. 609 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
8); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIA VINCENZO nato a ERICE il 05/12/1981 avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 31016/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Via Vincenzo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché: - i motivi prospettati in relazione alla configurabilità dei reati di cui agli artt. 651 e 341-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, per la prima fattispecie, e pag. 5, per la seconda); - in punto di trattamento circostanziale e di trattamento sanzionatorio la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede (pagg. 6 e 7); - la censura diretta a contestare la compiutezza della motivazione quanto all'aumento per la continuazione disposto per il reato satellite è manifestamente infondata, atteso che, sul punto, la sentenza impugnata non merita censure perché adeguatamente argomentata anche considerando il portato minimale dell'aumento decretato (pag. 8); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 marzo