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Ordinanza — n. 9870/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as grounds are unfounded regarding prescription timing and too generic to challenge existing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9870/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Antonina Stanzione's appeal inadmissible due to manifestly unfounded and overly generic grounds. The appellant argued the crime committed in 2015 was prescribed before the second-instance judgment, but the court found the prescription occurred seven years and six months after the offense, post-dating the appeal. Consequently, the court ruled that the arguments failed to sufficiently challenge the coherent and exhaustive reasoning of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible if grounds are manifestly unfounded regarding statutory prescription timelines or are formulated so generically that they cannot scuffle the existing, logically coherent and exhaustive reasoning of the lower court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility statutory prescription timeline manifestly unfounded grounds generic appeal arguments Court of Cassazione ruling ritardo ingiustificato dell'azione penale restituzione del termine termine suppletorio di grazia

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
4-6 sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
4-6 sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANZIONE ANTONINA nato a PALERMO il 02/05/1962 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 30988/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonina Stanzione avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati sono, per un verso, manifestamente infondati (il reato, commesso il 27/11/2015, si è prescritto dopo sette anni e sei mesi, il 27/05/2023, ossia dopo la sentenza di secondo grado, e non prima di essa, come sostenuto dalla ricorrente) e, per altro verso, formulati in modo del tutto generico, tanto da essere del tutto inidonei a scalfire una motivazione esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali (pagg. 4-6 sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 marzo 2026.