Italian Court dismisses appeal as inadmissible for duplicating reviewed arguments and lacking new grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Claudio Cernigliaro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground regarding alleged intent was merely a reproduction of arguments already thoroughly examined and rejected by the lower court. The second ground concerning mitigating circumstances was deemed unfounded because the lower judgment was sufficiently motivated and logically sound. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was condemned to bear the procedural expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductions of arguments already examined by the court of first instance or if they are manifestly unfounded due to sufficient motivation in the lower judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERNIGLIARO CLAUDIO nato a PALERMO il 08/03/2002 avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; i. • n. n. 30975/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Claudio Cernigliaro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché: - il primo motivo, con cui si contesta la sussistenza del dolo, è meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito, con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite, oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano pagine 2 e 3 sella sentenza impugnata); - il secondo motivo, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 marzo 202