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Ordinanza — n. 9742/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of admissible grounds for sentencing increases under plea agreement rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9742/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the only permissible grounds for challenging a plea agreement sentence were absent. Dadoli Fabio argued for excessive sentencing increases, but the court noted that complaints must strictly target defects in the agreement's consent or the prosecutor's approval. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against plea agreement sentences are inadmissible unless they concern defects in the agreement's consent, the prosecutor's approval, or the content of the ruling.

Parole chiave

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plea agreement appeal sentencing increase grounds inadmissible cassation procedural costs fine public prosecutor consent modificazione delle conclusioni adeguamento della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Rilevato che Dadoli Fabio ha proposto ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Rilevato che Dadoli Fabio ha proposto ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DADOLI FABIO nato a DESIO il 29/07/1994 avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; ,. Rilevato che Dadoli Fabio ha proposto ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Corte di appello di Bologna, 16 settembre 2025), lamentando l'eccessività degli aumenti di pena a titolo di continuazione esterna. Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale; che, dunque, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presiden