Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9737/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaints and lack of prejudice regarding charge modification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9737/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the claim that a modification of the charge violated the defendant's right to defense. The defendant argued that changing the charge from paragraph 1 to paragraph 4 of Article 73 of the Drug Trafficking Law prejudiced their ability to choose an alternative procedure, but the court found no actual prejudice since the substance of the offense remained unchanged. Consequently, the appeal was rejected as generic and lacking valid legal arguments, resulting in the defendant being ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73, comma 1 e 4 del d.P.R. n. 309/1990; Art. 616 c.p.p.: A modification of the charge is only admissible if it causes prejudice to the defense; generic complaints without concrete prejudice are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking charges right to defense charge modification alternative procedure inadmissible appeal procedural costs generic complaint attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 73, comma 4 del d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 616 cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 86
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FILIPPI SALVATORE nato a ERICE il 10/03/1973 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che De Filippi Salvatore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10 luglio 2025, con la quale la Corte di appello di Palermo aveva confermato, all'esito di giudizio abbreviato, la sentenza del Tribunale di Trapani del 17 settembre 2024, che aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990; che con i primi due motivi di doglianza - che possono essere esposti congiuntamente poiché fondati sulle medesime argomentazioni - si lamenta l'inosservanza della legge processuale penale, per avere il giudice modificato il capo d'imputazione senza preavvisare l'imputato, con ciò determinando una violazione del diritto di difesa; che la parte ricorrente rileva come la giurisprudenza di legittimità riconosca la violazione dell'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza esclusivamente laddove il cambiamento dell'imputazione comporti un pregiudizio al diritto di difesa dell'imputato; che, secondo la prospettazione difensiva, nel caso di specie, tale pregiudizio si è effettivamente verificato poiché il giudice, ritenendo la contestazione fatta dal pubblico ministero frutto di un mero refuso e, dunque, pacificamente riferita al comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e non anche al comma 4 del medesimo articolo, negava alla difesa la possibilità di adeguare la strategia processuale alla contestazione; infatti, l'imputato, valutando l'applicabilità del predetto comma 4 aveva scelto il rito alternativo che gli consentiva di beneficiare di uno sconto di pena poi negato; che con il terzo motivo si censura l'applicazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere la Corte di appello escluso l'applicabilità del comma 4 del predetto articolo nonostante dagli elementi probatori in atti non emergesse alcun elemento riguardante l'offensività della condotta; che, ai fini del riconoscimento della minore offensività della condotta, secondo la prospettazione difensiva, non ci si può limitare a valutare il quantitativo singolarmente detenuto, ma devono essere valutate le modalità d'azione del soggetto, le sue relazioni con il mercato di riferimento; che, la difesa sostiene altresì che la contestazione del comma 4 dell'art. 73 del d.p.r. n. 309 del 1990 sarebbe stata doverosa, permettendo di differenziare la responsabilità tra soggetti concorrenti innanzi ad un medesimo fatto di reato; che, con il quarto motivo di doglianza, la difesa lamenta la carenza di motivazione con riferimento all'esclusione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990.

Considerato che il ricorso è inammissibile;che i primi due motivi aventi ad oggetto un'asserita reformatio in peius del capo d'imputazione sono inammissibili, in quanto, in parte, riproduttivi di censura già vagliata e disattesa nella pronuncia della Corte distrettuale, e, in parte, generici; che la questione è già stata ampiamente trattata dalla Corte di appello alle pagg. 2 e 3 del provvedimento impugnato, con cui la difesa non sembra minimamente confrontarsi; che è lo stesso ricorrente a riconoscere la correttezza della giurisprudenza che ritiene sussistente la violazione dell'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza esclusivamente nei casi in cui ciò pregiudichi la difesa dell'imputato; che, nel caso di specie, non può ritenersi concretizzato alcun pregiudizio poiché la fattispecie astratta oggetto del motivo di ricorso era stata - erroneamente - inserita nel capo d'imputazione e successivamente eliminata dal giudice procedente, in quanto frutto di un mero refuso, ma la contestazione era riferita alla sostanza stupefacente del tipo cocaina, la quale è pacificamente ricondotta nel comma 1 dell'art. 73 del d.p.r. n. 309 del 1990 inserito nel capo d'imputazione; con la conseguenza che non sussiste alcuna violazione al diritto di difesa dell'imputato; che il terzo motivo è parimenti inammissibile poiché trattasi di censura in parte nuovo, in parte generica e comunque manifestamente infondata; che la difesa si limita, per la prima volta in questa sede, a richiedere l'applicazione del comma 4 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, senza richiamare valide argomentazioni in punto di fatto o di diritto a sostegno della richiesta e, sostanzialmente, confondendo tale fattispecie con quella del successivo comma 5, inapplica bile nel caso di specie, vista l'entità del fatto; che il quarto motivo di ricorso, attinente all'esclusione del reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 è generico, in quanto la difesa si limita a lamentare la carenza di motivazione sul punto; che in ogni caso, deve ribadirsi che ciò che determina l'imputazione è la fattispecie concreta, riferita a sostanza stupefacente di tipo pesante, e non l'astratta ricostruzione congetturale della difesa.

Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del t procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle amme