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Ordinanza — n. 9736/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses drug trafficking appeals as generic and inadmissible for lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9736/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Amato and Frangiamone inadmissible due to their generic nature and failure to address specific legal grounds. The defendants argued for reduced sentencing and procedural errors regarding evidence and drug quantity, but the court found these complaints merely reproduced merits already decided at the appellate level. Consequently, the court rejected the requests for re-evaluation of facts and upheld the original convictions for drug trafficking.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990: Appeals must be specific and cannot challenge the factual re-evaluation of evidence or the determination of the penalty in a generic manner.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking inadmissible appeal generic complaint factual re-evaluation drug quantity sentencing review procedural merit imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima 3 Ae9 consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990
309 del 1990; il solo Frangiamone anche per i reati di cui al capo 2) art. 73, comma 1, del d.P.R.
Art. 110 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima 3 Ae9 consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218
Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AMATO GIUSEPPINA nato a CANICATTI' il 18/01/1985 FRANGIAMONE CARMELO ALESSIO nato a CANICATTI' il 17/07/1999 avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal GUP del Tribunale di Agrigento, con la quale Amato Giuseppina e Frangiamone Carmelo Alessio erano stati ritenuti responsabili per i seguenti reati: capo 1) artt. 110 cod. pen e 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990; il solo Frangiamone anche per i reati di cui al capo 2) art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990; che, riconosciuta nei confronti di Frangiamone la continuazione tra i reati ed operata la riduzione per la scelta del rito abbreviato, la Amato era stata condannata alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 17.333,00 di multa e il Frangiamone alla pena di anni 4, giorni 20 di reclusione e 18.000,00; che gli imputati hanno proposto, tramite i rispettivi difensori, ricorsi per cassazione; che Frangiamone deduce:

1) vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato, lamentando la carenza probatoria circa l'asserito concorso del Frangiamone nella detenzione della sostanza ai fini di spaccio e rilevando, al contrario, l'assenza di un contributo causale da parte dell'imputato, neppure sotta forma di concorso morale;

2) vizi della motivazione e violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità;

3) vizi della motivazione e violazione di legge con riferimento alla mancata concessione della circostanze attenuanti generiche;

4) vizi della motivazione e violazione di legge con riferimento all'eccessività del trattamento sanzionatorio riservato all'imputato; che Amato deduce:

1) vizi della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio;

2) vizi della motivazione e violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità;

3) vizi della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che entrambi i ricorsi sono inammissibili, perché generici e diretti a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio sulla base di una rilettura di fatto preclusa al sindacato di questa Corte, non confrontandosi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; che è necessario evidenziare come, nel caso di specie, ci si trovi dinanzi ad un caso di "doppia conforme", con conseguente possibilità di leggere congiuntamente le motivazioni dei due provvedimenti di merito (ex multis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218); che il primo motivo di censura di Frangiamone non è consentito in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; la Corte ha fornito adeguata motivazione circa gli elementi probatori posti a carico dell'imputato, tra cui il fatto che l'appartamento in cui è stata rinvenuta la sostanza stupefacente fosse abitato dalla Amato e dal Frangiamone; che, oltre a ciò, vi erano le dichiarazioni contraddittorie rese dall'imputato e le dichiarazioni rese da un assuntore qualche giorno prima del 9 agosto 2022, il quale dichiarava di aver ricevuto la suddetta sostanza dal Frangiamone (pag. 5 del provvedimento); che la Corte ha chiarito come la versione dell'uso personale della sostanza stupefacente non risulti credibile alla luce del compendio probatorio in atti, dato anche il quantitativo ed il dato ponderale, nonché le diverse specie di sostanze stupefacenti sequestrate; che la seconda censura, comune ad entrambi gli imputati e riferita alla negata riqualificazione giuridica della fattispecie nell'ipotesi di più lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile, perché non tiene conto della motivazione della sentenza impugnata, che, del tutto correttamente, attribuisce rilievo ostativo: alla varietà delle sostanze detenute, crack, eroina e cocaina, indice di un'ampia attività di spaccio (pag. 8 del provvedimento); alla condotta della Amato, la quale ha tentato di disfarsi delle somme di denaro e di una parte della sostanza stupefacente gettandola dal balcone; alla reazione del Frangiamone alla notizia della perquisizione; che il terzo motivo di impugnazione, comune a entrambi gli imputati e riguardante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché il quarto motivo proposto da Frangiamone, relativo al trattamento sanzionatorio, non possono essere esaminati in sede di legittimità, in quanto attinenti al merito della determinazione della pena, la quale risulta sorretta da motivazione sufficiente e coerente e da un adeguato esame delle deduzioni difensive; che, oltre alla genericità delle censure difensive, ostano al riconoscimento di un trattamento più favorevole sotto il profilo circostanziale e della pena, oltre agli elementi probatori sopra richiamati, i precedenti penali e di polizia specifici di entrambi gli imputati, il fatto che la Amato fosse sottoposta agli arresti domiciliari all'epoca dei fatti per reati inerenti gli stupefacenti, l'organizzazione adoperata, l'assenza di qualsivoglia elemento positivo idoneo a giustificare una diversa valutazione (pagg. 9-10 del provvedimento); che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima 3 Ae9 consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa de