Italian Court dismisses tax fraud appeals as inadmissible due to prior waiver of appeal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Di Falco Innocenzo and Di Falco Marco inadmissible. The appellants challenged the confiscation order and the temporal application of a specific tax forfeiture law, arguing the latter did not apply to pre-2015 offenses. The court rejected these claims because the grounds were identical to those the defendants had voluntarily waived during the appellate proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they reproduce grievances already waived by the parties in the appellate stage, regardless of the substantive legal arguments regarding confiscation timelines or statutory continuity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI FALCO INNOCENZO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 21/07/1975 DI FALCO MARCO nato a VILLARICCA il 01/01/1982 avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Di Falco Innocenzo e bi Falco Marco hanno proposto, tramite il difensore e con unico atto, ricorsi per cassazione avverso la sentenza del 12 giugno 2025 - pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., a fronte della rinuncia degli imputati a tutti i motivi di appello, con eccezione di quelli inerenti al trattamento sanzionatorio e dell'accordo sulla rideterminazione dello stesso - con la quale la Corte d'appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza del 29 novembre 2022 del Tribunale di Napoli Nord con cui gli imputati erano stati condannati per reati di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 (riferiti ad annualità tra il 2012 e il 2016); che, recependo l'accordo proposto dalle parti, la Corte territoriale: ha dichiarato non doversi procedere per i fatti relativi alle annualità 2012-2013, in quanto estinti per prescrizione; ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, rideterminando le pene principali in diminuzione; ha ridotto la durata delle pene accessorie; ha concesso a Di Falco Innocenzo il beneficio della non menzione e a Di Falco Marco i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione; ha ridotto a euro 133.803,24 l'importo della confisca a carico di Di Falco Marco; che, con un primo motivo di doglianza, si lamenta che la sentenza abbia disposto la confisca, che non era stata oggetto di accordo tra le parti; che, in secondo luogo, si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, sul rilievo che la relativa confisca non sarebbe applicabile a reati tributari commessi prima del fine del 2015, anno di introduzione di detta norma.
Considerato che i motivi proposti non risultano consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di censure alle quali le parti avevano già rinunciato in grado di appello; che, in ogni caso, con riguardo al primo motivo, va rilevato che il giudice di secondo grado ha applicato la confisca quale obbligatoria statuizione accessoria e ha motivato correttamente in ordine all'individuazione della somma da confiscare, operando lo scomputo conseguente alla declaratoria di prescrizione delle annualità 2012 e 2013; che - contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti con il secondo motivo di doglianza - la disposta confisca può temporalmente essere riferita a tutte le annualità oggetto di condanna, in quanto vi è piena continuità normativa tra la disposizione di cui all'art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000 (introdotta dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158), e la previgente fattispecie prevista dall'art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del citato d.lgs. n. 158 del 2015 (ex plunmis, Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Rv. 268386).
Tenuto conto che della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,