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Ordinanza — n. 9731/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against sentencing judgment dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9731/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed against a judgment applying the sentence rather than one of substantive law. The appellant argued regarding elements of culpability or non-punishment, but the court noted that post-settlement appeals are limited to specific statutory grounds not met here. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. Appeals against sentencing judgments are inadmissible unless based on specific statutory grounds regarding the expression of will, lack of correlation, or legal qualification, which must be absent for the appeal to be valid.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility sentencing judgment review plea bargain limitations procedural costs allocation statutory appeal grounds errore nella commisurazione della pena esenzione dalla pena attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa della pena (art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa della pena (art. 444 cod.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACHABE OMAR ( CUI 05B96CS ) nato il 23/01/1993 avverso la sentenza del 21/06/2025 del TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Achabe Omar, cui è stata applicata la pena da lui richiesta per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 — così riqualificato — ha proposto ricorso per cassazione, lamentando vizio della motivazione in ordine alla sussistenza di elementi di reità ovvero alla ricorrenza di cause di non punibilità o di esclusione del reato.

Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa della pena (art. 444 cod. proc. pen.); che, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra l'imputato ed il pubblico ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; situazioni non riscontrabili né compiutamente prospettate nel caso di specie. che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Preside