Cassation appeal against sentencing judgment dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed against a judgment applying the sentence rather than one of substantive law. The appellant argued regarding elements of culpability or non-punishment, but the court noted that post-settlement appeals are limited to specific statutory grounds not met here. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. Appeals against sentencing judgments are inadmissible unless based on specific statutory grounds regarding the expression of will, lack of correlation, or legal qualification, which must be absent for the appeal to be valid.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACHABE OMAR ( CUI 05B96CS ) nato il 23/01/1993 avverso la sentenza del 21/06/2025 del TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Achabe Omar, cui è stata applicata la pena da lui richiesta per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 — così riqualificato — ha proposto ricorso per cassazione, lamentando vizio della motivazione in ordine alla sussistenza di elementi di reità ovvero alla ricorrenza di cause di non punibilità o di esclusione del reato.
Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa della pena (art. 444 cod. proc. pen.); che, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra l'imputato ed il pubblico ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; situazioni non riscontrabili né compiutamente prospettate nel caso di specie. che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Preside