Ordinanza — n. 9727/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOSACCO FRANCESCO nato a BARI il 07/05/1981 avverso la sentenza del 17/07/2025 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Losacco Francesco, a cui è stata applicata la pena da lui richiesta per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 - così riqualificata l'originaria imputazione - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, vizio della motivazione con riguardo, in particolare, alla congruità della pena e alla riunione sotto il vincolo della continuazione dei reati contestati.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9727/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 - così riqualificata l'originaria imputazione - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, vizio della motivazione con riguardo, in particolare, alla congruità della pena e alla riunione sotto il vincolo della continuazione dei reati contestati.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOSACCO FRANCESCO nato a BARI il 07/05/1981 avverso la sentenza del 17/07/2025 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Losacco Francesco, a cui è stata applicata la pena da lui richiesta per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 - così riqualificata l'originaria imputazione - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, vizio della motivazione con riguardo, in particolare, alla congruità della pena e alla riunione sotto il vincolo della continuazione dei reati contestati.
Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa della pena (art. 444 cod. proc. pen.); che, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra l'imputato ed il pubblico ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; situazioni non riscontrabili né compiutamente prospettate nel caso di specie. che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presid