Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding discretionary social danger assessment under Art. 235 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's assessment of social danger was a discretionary act not subject to review. The appellant argued the appellate court failed to evaluate specific mitigating factors like the defendant's lack of prior record and minor role in the crime. The court held that the judgment on social danger relies on the discretion of the trial judge and is protected from cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 235 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; The assessment of social danger under Art. 235 is a discretionary judgment reserved to the court of first instance and cannot be reviewed on appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ECHENDU JUSTICE nato il 09/09/1996 avverso la sentenza dei 07/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; t. Rilevato che Echendu Justice ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 7 luglio 2025, con la quale la Corte di appello di Roma aveva confermato - rideterminando la pena, in seguito al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - la sentenza del GUP del Tribunale di Civitavecchia del 4 dicembre 2024, con la quale l'imputato, all'esito di giudizio abbreviato, era stato condannato per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti; che con un unico motivo di doglianza si lamenta l'erronea applicazione della legge penale in merito alla misura di sicurezza personale dell'espulsione dal territorio dello Stato italiano di cui all'art. 235 cod. pen.; che, in particolare, a parere del ricorrente, la Corte di appello avrebbe omesso di valutare nel concreto ed in via specifica la sussistenza della pericolosità sociale del condannato, limitandosi a valorizzare la gravità del reato commesso e profili meramente fattuali e comportamentali; che, i giudici di merito avrebbero dovuto valorizzare plurimi elementi al fine di decidere della pericolosità sociale dell'imputato, tra cui il suo stato di incensuratezza e il ruolo marginale da questi assunto nel contesto criminale, nonché l'occasionalità e il movente della condotta antigiuridica.
Considerato che il ricorso è inammissibile, perché basato su motivi inerenti al trattamento sanzionatorio, meramente riproduttivi di censure già vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito; che, il giudizio prognostico in ordine alla pericolosità sociale dell'imputato è oggetto di apposita valutazione discrezionale riservata al giudice di merito e, come tale, non sindacabile in sede di legittimità; che, la valutazione della pericolosità sociale del soggetto deve essere condotta alla luce dei criteri enunciati all'art. 133 cod. pen., ivi inclusa la gravità del fatto di reato; che, nel caso di specie, il giudice di secondo grado ha correttamente ancorato la propria decisione a quella del GUP, valorizzando non solo le specifiche modalità del fatto di reato, ma anche i contatti del soggetto con ambienti del narcotraffico e l'assenza di punti di riferimento sul territorio nazionale; circostanze queste che per il giudice non lascerebbero spazio ad una prognosi favorevole circa l'astensione da future condotte antigiuridiche.
Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 fe