Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9722/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for reproducing already examined grounds regarding confiscation under Art. 240-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9722/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because it merely reproduced arguments already thoroughly examined and rejected by the lower court without logical or legal flaws. The defendant challenged the confiscation of €6,000 under Article 240-bis of the Penal Code, arguing an error in linking the funds to drug trafficking. The Court upheld the lower court's decision, noting that this confiscation measure operates on a presumptive basis based on the defendant's financial disproportion and lack of legitimate explanation for the funds, reinforced by an agenda containing drug dealer contacts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 240-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it reproduces grounds already examined by the court of first instance, and the confiscation under Art. 240-bis Penal Code is a presumptive patrimonial measure based on financial disproportion and lack of legitimate origin, not requiring proof of direct connection to a specific crime.

Parole chiave

Generato dall'IA
confiscation Art. 240-bis presumptive confiscation drug trafficking funds inadmissible appeal financial disproportion legitimate origin Cassa delle ammende traffico di canapa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 240-bis cod. pen.
2 del provvedimento); che nel caso di specie, la confisca è stata disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., istituto che si distingue radicalmente dalla confisca diretta prevista dall'art.
Art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 240 cod. pen.
pen., istituto che si distingue radicalmente dalla confisca diretta prevista dall'art. 240 cod. pen., in quanto non richiede l'accertamento di un nesso di pertinenzialità immediata tra il bene e il singolo reato oggetto di contestazione; che la confisca ex art.
Art. 616 cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 4 d.P.R. n. 309 del 1990
pen., la pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 2000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
artt. 240-bis cod. pen
309 del 1990, in quanto ritenuto responsabile della detenzione a fini di spaccio di grammi 121,35 lordi di hashish e grammi 15,30 lordi di marijuana; che il Tribunale ha altresì disposto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 240-bis cod. pen.
art. 240-bis cod. pen
309 del 1990, la confisca della somma di euro 6000,00, sequestrata all'imputato in occasione dell'arresto; che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di doglianza, la violazione dell'art. 240-bis cod. pen.
art. 240 cod. pen
pen., istituto che si distingue radicalmente dalla confisca diretta prevista dall'art. 240 cod. pen., in quanto non richiede l'accertamento di un nesso di pertinenzialità immediata tra il bene e il singolo reato oggetto di contestazione; che la confisca ex art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 86
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPUS ANTHONY nato a ROMA il 08/12/1996 avverso la sentenza del 09/09/2025 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che a Campus Anthony è stata applicata dal Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 2000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto ritenuto responsabile della detenzione a fini di spaccio di grammi 121,35 lordi di hashish e grammi 15,30 lordi di marijuana; che il Tribunale ha altresì disposto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, la confisca della somma di euro 6000,00, sequestrata all'imputato in occasione dell'arresto; che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di doglianza, la violazione dell'art. 240-bis cod. pen. in ordine all'erronea riconduzione del denaro rinvenuto alla contestata attività di detenzione di stupefacenti.

Considerato che il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione priva di vizi di natura logico-giuridica (pag. 2 del provvedimento); che nel caso di specie, la confisca è stata disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., istituto che si distingue radicalmente dalla confisca diretta prevista dall'art. 240 cod. pen., in quanto non richiede l'accertamento di un nesso di pertinenzialità immediata tra il bene e il singolo reato oggetto di contestazione; che la confisca ex art. 240-bis cod. pen. consente l'ablazione dei beni di cui il condannato abbia la disponibilità, quando il loro valore risulti sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta e l'interessato non sia in grado di giustificarne la lecita provenienza, trattandosi di una misura a carattere patrimoniale che opera su base presuntiva, fondata sulla pericolosità qualificata desunta dalla condanna e sulla sproporzione economica, prescindendo dalla dimostrazione che il denaro costituisca prezzo o profitto del singolo episodio di spaccio oggetto del giudizio; che, nel caso di specie, la somma di euro 6.000,00 rinvenuta nella disponibilità dell'imputato risulta priva di giustificazione lecita, in assenza di redditi compatibili o di altra plausibile spiegazione circa la sua provenienza; che il contestuale rinvenimento di un'agenda contenente nominativi e importi dovuti costituisce un significativo elemento indiziario della sistematicità dell'attività di spaccio e rafforza ulteriormente il quadro probatorio circa l'origine illecita delle somme; che, pertanto, la confisca disposta deve ritenersi logicamente argomentata; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il