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Ordinanza — n. 9721/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding sentencing and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9721/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the complaint regarding sentencing was too general and lacked specific grounds. The defendant argued for generic mitigating circumstances and excessive punishment, but the lower court provided sufficient reasoning based on the quantity of drugs and prior criminal history. Consequently, the court upheld the conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.; Art. 133 c.p.: An appeal is inadmissible if the complaint is formulated in a non-specific manner and concerns the punitive treatment, which has been adequately examined and motivated by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity sentencing review generic mitigating circumstances procedural costs drug trafficking prior convictions reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 62-bis c.p.
Art. 133 c.p.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218
Considerato che è necessario evidenziare come, nel caso di specie, ci si trovi dinanzi ad un caso di "doppia conforme", con conseguente possibilità di leggere congiuntamente le motivazioni dei due provvedimenti di merito (ex multis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218).
Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE BALLA nato il 27/09/2004 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado, resa all'esito di rito abbreviato, nei confronti di Ndiaye Balla, il quale era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1400,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un'unica censura, vizi di motivazione e violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen., in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività della pena inflitta all'imputato.

Considerato che è necessario evidenziare come, nel caso di specie, ci si trovi dinanzi ad un caso di "doppia conforme", con conseguente possibilità di leggere congiuntamente le motivazioni dei due provvedimenti di merito (ex multis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). che il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto formulato in modo non specifico ed inerente al trattamento punitivo, il quale risulta sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; che il giudice di merito ha correttamente evidenziato l'adeguatezza della pena irrogata, avuto riguardo alla quantità e alla diversa natura delle sostanze stupefacenti rinvenute, il cui allarme sociale va letto in uno con l'esistenza di una precedente condanna per reato specifico, seppur in quel caso ritenuto di particolare tenuità e con numerose pendenze per reati analoghi (pag. 2 del provvedimento); che a ciò si aggiunge la mancanza di elementi positivi di giudizio, sostanzialmente non contestata neanche con il ricorso per cassazione; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.2 Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2