Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it re-litigates merits already decided by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were a re-litigation of merits already fully examined and dismissed by the lower courts. The appellant argued that the trial court incorrectly assumed subjective intent for tax evasion without rigorous investigation, citing a company transfer as evidence of good faith ignorance of tax obligations. The court rejected this, noting that the statutory requirement for subjective intent was correctly applied based on the appellant's role, the massive amount evaded, and the posthumous non-payment, while the company transfer did not exempt him from liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely re-litigates grounds of merit already adequately examined and dismissed by the lower courts, without presenting new legal arguments or facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAMBILLASCHI GIANLUCA nato a MILANO il 22/06/1969 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; / Rilevato che Brambillaschi Gianluca ha presentato ricorso per cassazione, avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino dell'8 maggio 2025, che ha confermato la sentenza dell'il. maggio 2023, con la quale il Tribunale di Alessandria lo ha dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 5, del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, essendovi obbligato, omesso di presentare la dichiarazione annuale delle predette imposte per l'anno 2015, con conseguente imposta evasa ai fini IRPEF pari ad euro 981.663,00 e ai fini IVA pari ad euro 1.793.607,00; che, con unico motivo di impugnazione, si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il giudice di merito ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato pur in assenza di una rigorosa indagine in ordine al dolo di evasione richiesto dalla norma, così giungendo ad una affermazione di responsabilità oggettiva, fondata unicamente sulla mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali e sull'entità delle imposte evase; che la difesa lamenta come la Corte distrettuale non si sia confrontata con le allegazioni difensive quale la visura, da cui emergeva che, in data 6 luglio 2015, il ricorrente aveva ceduto l'azienda; circostanza che lo aveva convinto, in buona fede, di non essere soggetto fiscalmente obbligato; che, con memoria del 4 febbraio 2026, la difesa ha ribadito quanto già dedotto.
Considerato che il motivo di doglianza non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito; che il giudice di merito ha motivato correttamente in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, facendo corretta applicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 44170 del 04/07/2023, Marra, Rv. 285221 - 01; Sez. 3, n. 16469 del 28/02/2020, Veruari, Rv. 278966 - 01), basandosi sui seguenti elementi: la qualifica di titolare e rappresentante legale dell'impresa individuale; l'entità delle imposte evase ("elevatissima"); il mancato pagamento postumo di tali imposte; che, altrettanto correttamente, è stato ritenuta irrilevante, al fine di escludere il dolo di evasione, l'avvenuta cessione di azienda nell'anno di imposta, in quanto l'obbligo del ricorrente non veniva meno né era delega bile, risolvendosi la censura difensiva nella generica prospettazione di una ignorantia legis comunque irrilevante.Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i