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Ordinanza — n. 9719/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding sentencing treatment and procedural timing of substitute penalty requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9719/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the complaint concerned the sentencing treatment, which is not reviewable at the stage of admissibility. The appellant argued that the appellate court incorrectly rejected a request for a substitute penalty due to lack of documentation and timing, citing transitional rules. The court ruled that the appeal was untimely and the appellate court's reasoning was sufficient, thus precluding any further examination of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 20-bis c.p.: The appeal is inadmissible if it concerns the sentencing treatment, and substitute penalty requests must follow specific procedural timelines not met by late submissions.

Parole chiave

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inadmissibility appeal sentencing treatment review substitute penalty request procedural timing rules appellate court reasoning misura sostitutiva della detenzione disposizioni transitorie pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 20-bis cod. pen.
74 del 2000 (residui capi b e c dell'imputazione); che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo di doglianza, con cui lamenta la violazione dell'art. 20-bis cod.
Art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022
riforma Cartabia) in vigore dal 30 dicembre 2022, e non dalla disciplina transitoria di cui all'art. 95 del medesimo d.lgs., a tenore del quale, per quanto qui rileva, «Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n.
Art. 545-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 609 comma 2 cod. proc. pen.
art. 20-bis cod. pen
74 del 2000 (residui capi b e c dell'imputazione); che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo di doglianza, con cui lamenta la violazione dell'art. 20-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 42825 del 15/10/2024
689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto» (Sez. 3, n. 42825 del 15/10/2024, C., Rv.
Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024
pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (da ultimo, Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Rv.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RERA PASQUALE nato a PALERMO il 09/09/1974 avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che, con sentenza del 21 maggio 2025, la Corte di appello di Torino ha parzialmente confermato - rideterminando la pena in diminuzione, vista l'avvenuta prescrizione del reato di cui al capo a) - la sentenza di primo grado, che aveva condannato Rera Pasquale per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 2, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000 (residui capi b e c dell'imputazione); che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo di doglianza, con cui lamenta la violazione dell'art. 20-bis cod. pen., per avere la Corte di appello rigettato per tardività la richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità e, comunque, avendola ritenuta non accoglibile in quanto non corredata da documentazione a supporto; che, nella prospettazione difensiva, troverebbe applicazione la disciplina transitoria dell'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 che, non prevedendo limitazioni in punto di proponibilità della istanza di applicazione delle nuove pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen. alla fase introduttiva o decisoria del giudizio, consentirebbe di formulare l'istanza anche nel corso della discussione nel giudizio di appello; che, secondo la difesa, inoltre, la mancata allegazione di documentazione a supporto della richiesta di sostituzione della pena, non sarebbe motivo di decadenza, potendo il giudice, ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen, fissare apposita udienza al fine di decidere; che, con memoria del 5 febbraio 2026, la difesa ha ribadito quanto già dedotto.

Considerato che il motivo di doglianza non è consentito in sede di legittimità, perché inerente al trattamento punitivo, il quale è sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; che, essendo stata la sentenza di primo grado emessa il 23 febbraio 2023, il procedimento di appello è interamente regolato dalle norme introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia) in vigore dal 30 dicembre 2022, e non dalla disciplina transitoria di cui all'art. 95 del medesimo d.lgs., a tenore del quale, per quanto qui rileva, «Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto» (Sez. 3, n. 42825 del 15/10/2024, C., Rv. 287219 - 01), che, di conseguenza, la richiesta di applicazione di pene sostitutive di pene detentive brevi può essere avanzata solo con l'atto di impugnazione o con motivi nuovi, così che non è pertinente il richiamo, operato dal ricorrente, al principio secondo cui, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (da ultimo, Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Rv. 286017); che, in tal senso, la motivazione della Corte d'appello si sottrae alle censure difensive, restando assorbita la questione circa l'ammissibilità della richiesta di applicazione di pene sostitutive di pene detentive brevi che non sia corredata dalla documentazione utile ai fini della sua valutazione; che, come chiarito da questa Corte (ex plurimis, Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818), l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'eventuale estinzione del reato per prescrizione; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026