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Ordinanza — n. 9715/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging illegal sentence quantum in plea bargain under Italian criminal procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9715/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible without formalities because the appellant's complaint regarding the sentence length does not constitute an illegal penalty. The appellant, who agreed to a plea bargain in the appellate court, argued the imposed sentence was illegal and lacked proper motivation. The court ruled that in plea agreements, parties are not bound by intermediate calculation criteria, allowing the judge to review only the final agreement's fairness, not mathematical errors.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: In plea bargain proceedings, complaints regarding the quantum of the sentence are inadmissible as they do not constitute an illegal penalty, and the burden of costs falls on the appellant.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea bargain sentencing illegal penalty quantum cassation inadmissibility Italian criminal procedure sentencing review limits costs of appeal pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
287834 - 01); che, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n.
Art. 616, cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
309 del 1990, così riqualificata l'originaria imputazione, la pena di anni quattro, mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 20.000,00 di multa - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
Considerato che il motivo attinente al quantum della pena irrogata è inammissibile, non essendo la suddetta pena riconducibile alla nozione di pena illegale (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria
Sez. U, n. 27059 del 27/02/2025, Elian
Sez. 3, n. 15801 del 01/04/2025, Adami
288214 - 02; Sez. 3, n. 15801 del 01/04/2025, Adami, Rv.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARO MICHELE nato a TRICASE il 12/10/1980 avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Ferraro Michele - che ha concordato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificata l'originaria imputazione, la pena di anni quattro, mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 20.000,00 di multa - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Corte di appello di Lecce, 2, 2025), lamentando, con un unico motivo, l'illegalità della pena irrogata oltre al difetto di motivazione in ordine alla sua determinazione.

Considerato che il motivo attinente al quantum della pena irrogata è inammissibile, non essendo la suddetta pena riconducibile alla nozione di pena illegale (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Alessandria, Rv. 275234 - 01); che, infatti, nel concordato in appello, le parti non sono vincolate a criteri di determinazione della pena, sicché il giudice può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi (Sez.

U, n. 27059 del 27/02/2025, Elian, Rv. 288214 - 02; Sez. 3, n. 15801 del 01/04/2025, Adami, Rv. 287834 - 01); che, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Pres