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Ordinanza — n. 9714/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding general mitigating circumstances in drug trafficking cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9714/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the complaint concerned the punitive treatment rather than the conviction itself. The appellant argued that general mitigating circumstances should prevail over contested recidivism, but the court found the lower court's reasoning sufficient and logical. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 617 cod. proc. pen.: Appeals challenging the recognition of general mitigating circumstances in drug trafficking cases are inadmissible in the Supreme Court as they concern the punitive treatment, not the conviction.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility general mitigating circumstances drug trafficking recidivism punitive treatment review procedural costs allocation traffico aggravato di stupefacenti sanzioni penali attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 617 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORUSSO GENNARO nato a CERIGNOLA il 17/09/1989 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Lorusso Gennaro, condannato in primo e in secondo grado, alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 2000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto ritenuto responsabile della detenzione a fini di spaccio di grammi 16 di cocaina e grammi 20 di hashish, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di doglianza, vizi della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva.

Considerato che il motivo di censura non è consentito in sede di legittimità perché inerente al trattamento punitivo, il quale risulta sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive e che, per questo, è inammissibile; che il diniego di riconoscimento in regime di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche risulta adeguatamente motivato, viste la gravità dei fatti e la complessiva modestia del trattamento sanzionatorio, alla luce della mancanza di elementi positivi di giudizio, essendo inidonee la generica confessione resa di fronte all'evidenza del fatto e l'inverosimile giustificazione di dover far fronte alle spese di sostentamento della famiglia; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 202