Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9713/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to prior waiver of grounds regarding sentencing agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9713/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the sole grounds raised were already waived by the appellant's agreement to the sentence in the second instance. The appellant had previously renounced objections related to the sentencing outcome when consenting to the concordato procedure under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that no valid complaints remained regarding the recognition of non-criminality or the weighting of mitigating circumstances versus recidivism.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against sentences resulting from a concordato are limited to defects regarding the party's consent, the prosecutor's agreement, and the content of the pronouncement; any prior waiver of objections to the sentencing outcome renders subsequent complaints inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
concordato procedure waiver of appeal grounds inadmissible cassation sentencing agreement recidivism mitigation commisurazione della pena per stupefacenti remissione della pena alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
309 del 1990, la pena di mesi 8 di reclusione ed euro 688,00 di multa — ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
309 del 1990, la pena di mesi 8 di reclusione ed euro 688,00 di multa — ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale, 13 giugno 2000, n. 86
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO ALESSIO nato a BRINDISI il 01/10/1985 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Romano Alessio - il quale ha concordato in appello, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, la pena di mesi 8 di reclusione ed euro 688,00 di multa — ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Corte di appello di Lecce, 5 giugno 2025), lamentando, con un unico motivo, vizio di motivazione, nonché violazione di legge in ordine al "mancato riconoscimento della irrilevanza penale del fatto" e alla mancata concessione, con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva.

Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale; che, nel caso di specie, il ricorrente pone questioni inammissibili per avervi già rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello; che, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Pre