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Ordinanza — n. 9712/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for drug possession as generic and inadmissible under procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9712/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Samuel Kelvin's appeal inadmissible for being generic and failing to address specific grounds of the lower court's decision. The appellant challenged the conviction for 77.88 grams of cocaine and the denial of mitigating circumstances, arguing flaws in the reasoning and sentencing. The court rejected these claims, noting the appeal sought a re-evaluation of facts precluded at this stage and did not engage with the specific arguments of the second-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 530 cod. proc. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is generic, fails to confront the specific arguments of the contested decision, and merely requests a re-evaluation of the factual record.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds drug possession procedural preclusion mitigating circumstances double conformity costs of proceedings reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 530 cod. proc. pen.
vizi di motivazione e violazione dell'art. 530 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza del reato;
Art. 192 cod. proc. pen.
vizi della motivazione e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inannmissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 530 cod. proc. pen
vizi di motivazione e violazione dell'art. 530 cod. proc. pen.
art. 192 cod. proc. pen
vizi della motivazione e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
art. 62-bis cod. pen
in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inannmissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019
Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMUEL KELVIN nato a BENIN CITY( NIGERIA) il 01/10/1989 avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; 4), Rilevato che la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado, resa all'esito di giudizio abbreviato nei confronti di Samuel Kelvin, il quale era stato condannato alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 6000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto ritenuto responsabile della detenzione a fini di spaccio grammi 77,88 di cocaina; che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo:

1) vizi di motivazione e violazione dell'art. 530 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza del reato;

2) vizi della motivazione e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché generico e diretto a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio sulla base di una rilettura di fatto preclusa al sindacato di questa Corte, non confrontandosi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; che è necessario evidenziare come, nel caso di specie, ci si trovi dinanzi ad un caso di "doppia conforme", con conseguente possibilità di leggere congiuntamente le motivazioni dei due provvedimenti di merito (ex multis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). che il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché, oltre che generico e fattuale, risulta inerente ad asseriti difetti o contraddittorietà o palesi illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, atteso che il giudice di merito ha correttamente motivato in ordine alla sussistenza della condotta di detenzione ai fini di cessione, ritenendone ragionevolmente provata l'esistenza alla luce delle circostanze esaminate, tra cui il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto nella disponibilità dell'appellante e debitamente occultato sulla sua persona; che a ciò si aggiunge la mancanza di elementi in atti dai quali desumere che l'imputato facesse uso di sostanze stupefacenti del tipo pesante in modo tale da giustificare il quantitativo da lui detenuto, tanto più che le condizioni economiche dell'appellante, privo di stabile occupazione lavorativa e nullatenente, non consentono di ritenere che il predetto avesse una disponibilità tale giustificare siffatto acquisto per uso esclusivamente personale (pag. 3 del provvedimento); che il secondo motivo di doglianza non è consentito in sede di legittimità perché inerente al trattamento punitivo, il quale risulta sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; che il giudice di merito ha correttamente evidenziato l'adeguatezza della pena irrogata, avuto riguardo al quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto e all'assenza di validi elementi che giustifichino la concessione delle attenuanti generiche; che in particolar modo è stato valorizzato come l'imputato abbia fornito una versione dei fatti non credibile, la quale attesta l'assenza di qualsivoglia sintomo di resipiscenza (pag. 4 del provvedimento), in mancanza di elementi positivi di giudizio; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inannmissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R