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Ordinanza — n. 9708/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for exceeding statutory minimum sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9708/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's four-year prison sentence for transporting and storing large quantities of hashish. The appellant argued the penalty exceeded the statutory minimum and denied generic mitigating circumstances, but the court found no logical flaws in the first instance judgment. Consequently, the appeal was rejected because the sentencing decisions were supported by sound reasoning and were not subject to review at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible when the lower court's sentencing determinations are supported by reasoning free of logical or legal defects, rendering the appeal devoid of merit.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking conviction statutory minimum penalty generic mitigating circumstances inadmissible appeal sentencing review limits commisurazione della pena per traffico di stupefacenti detenzione di stupefacenti traffico qualificato di eroina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 617 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ES SALEH DRISS nato il 26/12/1974 avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Driss Saleh Es ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 4 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen., 73 co. 4, 80 co. 2 D.P.R. 309/90, per aver trasportato 33 chilogrammi di hashish e detenuto all'interno della propria abitazione ulteriori 124,1 chilogrammi di sostanza stupefacente della stessa tipologia.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, eccedente il minimo edittale, e al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante. Si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha evidenziato che non sussistono elementi significativi di novità a sostegno della tesi difensiva già sottoposta al vaglio del primo giudice e disattesa dal primo giudice, ritenendo congrua la pena corrispondente al medio edittale, così come ha ritenuto congruo l'aumento applicato per l'aggravante, alla luce degli elementi indicati dal primo giudice, quali il dato ponderale, la quantità elevata di principio attivo ricavabile, la personalità criminale dell'imputato, vicino agli ambienti criminali e non nuovo ad esperienze nel settore degli stupefacenti.

Quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche la Corte territoriale ha richiamato le caratteristiche dell'azione e, in particolare, le modalità di trasporto della sostanza, chiaramente finalizzate a una cessione all'ingrosso, nonché la negativa personalità dell'imputato. Quest'ultimo, infatti, pur avendo ottenuto la riabilitazione per precedenti condanne in materia di stupefacenti, è nuovamente incorso in reati analoghi nel 2013 e, successivamente, nei fatti oggetto del presente giudizio, escludendo la possibilità di ulteriori riduzioni in ragione dell'elevata offensività della condotta, non mitigata da generiche dichiarazioni circa il coinvolgimento di terzi, neppure identificati.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.