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Ordinanza — n. 9707/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9707/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9707/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATERA PIERO nato a MATERA il 09/05/1967 avverso la sentenza del 18/07/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; r Piero Matera ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 2 e mese 1 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9707/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso in disamina, le parti non hanno raggiunto alcun accordo in ordine al beneficio della sospensione condizionale della pena, che non era prevista nel patto. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti pene condizionali motivi di cassazione recidiva nell'infrazione commisurazione della pena per traffico di stupefacenti pena convenzionale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Si osserva che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATERA PIERO nato a MATERA il 09/05/1967 avverso la sentenza del 18/07/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; r Piero Matera ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 2 e mese 1 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90.

Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo lamenta vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità. Con il secondo lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Si osserva che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento e all'omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Si precisa altresì che, con riferimento alla doglianza concernente il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, in tema di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, in quanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto ed il beneficio non può essere accordato d'ufficio (Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019 Cc. (dep. 18/10/2019 ) Rv. 277610).

Nel caso in disamina, le parti non hanno raggiunto alcun accordo in ordine al beneficio della sospensione condizionale della pena, che non era prevista nel patto. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16/01/2026 Il consigliere