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Ordinanza — n. 9706/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9706/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9706/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPOLLARO PASQUALE nato a NAPOLI il 22/10/1996 avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 18 giugno 2025, che ha confermato la decisione resa, in sede di rito abbreviato, dal Tribunale di Napoli il 25 maggio 2023, con la quale Pasquale Cipollaro era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 4.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Napoli il 10 maggio 2022 Osservato l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa contesta sia il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, sia la violazione dell'art. 69 cod. pen. e l'eccessività della pena, è manifestamente infondato, in quanto generico e privo di adeguato confronto con le pertinenti argomentazioni della sentenza impugnata che, rispetto alla mancata applicazione della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del Testo unico in materia di stupefacenti, ha valorizzato il rilevante quantitativo dello stupefacente rinvenuto, quasi mezzo chilo, il numero di dosi ricavabili, 216, e la presenza di materiale utile al confezionamento, mentre il diniego delle attenuanti generiche è stato fondato sula falsità delle dichiarazioni rese dall'imputato al momento del controllo, oltre che sull'oggettiva gravità della condotta illecita per cui sì è proceduto.

Regesto Legislator

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art. 69 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9706/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Evidenziato che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze traffico aggravato di cocaina infrazione qualificata LStup attenuazione della pena gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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art. 69 cod. pen
309 del 1990, commesso in Napoli il 10 maggio 2022 Osservato l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa contesta sia il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, sia la violazione dell'art. 69 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPOLLARO PASQUALE nato a NAPOLI il 22/10/1996 avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 18 giugno 2025, che ha confermato la decisione resa, in sede di rito abbreviato, dal Tribunale di Napoli il 25 maggio 2023, con la quale Pasquale Cipollaro era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 4.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Napoli il 10 maggio 2022 Osservato l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa contesta sia il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, sia la violazione dell'art. 69 cod. pen. e l'eccessività della pena, è manifestamente infondato, in quanto generico e privo di adeguato confronto con le pertinenti argomentazioni della sentenza impugnata che, rispetto alla mancata applicazione della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del Testo unico in materia di stupefacenti, ha valorizzato il rilevante quantitativo dello stupefacente rinvenuto, quasi mezzo chilo, il numero di dosi ricavabili, 216, e la presenza di materiale utile al confezionamento, mentre il diniego delle attenuanti generiche è stato fondato sula falsità delle dichiarazioni rese dall'imputato al momento del controllo, oltre che sull'oggettiva gravità della condotta illecita per cui sì è proceduto.

Evidenziato che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025.