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Ordinanza — n. 9703/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9703/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9703/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NASTO VINCENZO nato a TORRE ANNUNZIATA il 27/11/1999 NASTO EMANUELE nato a TORRE ANNUNZIATA il 13/09/1995 avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che, con sentenza del 29 maggio 2025, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento della proposta di concordato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. e in parziale riforma della decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Torre Annunziata il 12 dicembre 2024, ha rideterminato in anni 4, mesi 4 di reclusione ed euro 20.000 di multa la pena inflitta a Vincenzo Nastb e in anni 3, mesi 8 di reclusione ed euro 18.000 di multa la pena inflitta a Emanuele Naste, riferendosi il giudizio di colpevolezza al reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Torre Annunziata 10 giugno 2024.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9703/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che i ricorsi degli imputati, con cui si censura il trattamento sanzionatorio (senza che si ravvisino profili di illegalità della pena), sono inammissibili, dovendosi richiamare in proposito l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art.599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice; aspetti, questi, che non si ravvisano nei presenti ricorsi.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie pena convenzionale mancata attuazione degli accordi illeciti controllo della commisurazione della pena sanzione penale concussione

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NASTO VINCENZO nato a TORRE ANNUNZIATA il 27/11/1999 NASTO EMANUELE nato a TORRE ANNUNZIATA il 13/09/1995 avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che, con sentenza del 29 maggio 2025, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento della proposta di concordato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. e in parziale riforma della decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Torre Annunziata il 12 dicembre 2024, ha rideterminato in anni 4, mesi 4 di reclusione ed euro 20.000 di multa la pena inflitta a Vincenzo Nastb e in anni 3, mesi 8 di reclusione ed euro 18.000 di multa la pena inflitta a Emanuele Naste, riferendosi il giudizio di colpevolezza al reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Torre Annunziata 10 giugno 2024.

Rilevato che i ricorsi degli imputati, con cui si censura il trattamento sanzionatorio (senza che si ravvisino profili di illegalità della pena), sono inammissibili, dovendosi richiamare in proposito l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art.599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice; aspetti, questi, che non si ravvisano nei presenti ricorsi.

Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025.