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Ordinanza — n. 9701/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as manifestly unfounded, ruling merits evaluation exceeds admissibility scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9701/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Francesco Sparaco's appeal inadmissible, confirming the lower courts' conviction for VAT fraud. The defense argued for alternative interpretations of evidence and generic mitigating circumstances, but the court found these arguments merit-based rather than admissible. Consequently, the appeal was rejected because the substantive re-evaluation of facts and law falls outside the scope of the admissibility review.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62 bis c.p.: The admissibility review of an appeal is limited to checking if the contested judgment is manifestly unfounded; substantive re-evaluation of evidence and merit-based arguments exceeds the perimeters of the admissibility judgment.

Parole chiave

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VAT fraud conviction manifestly unfounded appeal admissibility scope merits re-evaluation generic mitigating circumstances fatture fittizie attenuazione della pena complicità in sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 62 bis c.p.
Rilevato che anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello ragionevolmente rimarcato, in senso contrario all'applicazione dell'art. 62 bis cod.
art. 62 bis cod. pen
Rilevato che anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello ragionevolmente rimarcato, in senso contrario all'applicazione dell'art. 62 bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPARACO FRANCESCO nato a AVERSA il 04/07/1979 avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 21 febbraio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Napoli Nord il 15 marzo 2023, con la quale Francesco Sparaco era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, riferito agli anni di imposta 2014 e 2015.

Osservato che i due motivi di ricorso, con i quali la difesa, in termini sostanzialmente sovrapponibili, contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione dei giudici di merito, i quali, implicitamente disattendendo gli esiti della pur richiamata consulenza tecnica di parte, hanno valorizzato gli accertamenti compiuti dalla Polizia tributaria, da cui è emerso che l'impresa fornitrice, tra il 2013 e il 2016, dunque prima e dopo gli anni contestati, esisteva solo sulla carta, essendo altresì significativo il fatto che l'amministratore della società cartiera, una volta ricevuti i bonifici da parte dei clienti fittizi, ritirava le somme e le trasferiva immediatamente a società di comodo, che le facevano tornare al mittente, così da realizzare una frode iva a favore dei clienti fittizi, che in tal modo costituivano a proprio favore un indebito credito iva.

A ciò è stato aggiunto, sul versante soggettivo, come sia poco credibile che un imprenditore del settore edilizio acquisti merce per importi così rilevanti, senza averne accertato l'effettiva esistenza. Rilevato che anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello ragionevolmente rimarcato, in senso contrario all'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen., il rilevante ammontare delle fatture false e il carattere apertamente fraudolento della vicenda.

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicemb