Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9698/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against plea bargain sentencing dismissed for filing outside statutory grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9698/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Achraf Kaidi and Reda Berrite inadmissible. The applicants challenged a plea bargain sentencing regarding a drug offense committed in Albignasego, seeking acquittal or reduced penalties. The court ruled that their grievances did not fall within the limited exceptions permitted for challenging plea bargain sentences under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentencing are inadmissible unless based on specific statutory grounds such as lack of voluntary consent or legal error in qualification, which are not applicable when grievances are generic or unrelated to these exceptions.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain sentencing cassation inadmissibility Code of Criminal Procedure voluntary consent legal qualification error dipendenza da sostanze stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
(Kaidi) e l'entità della pena (Berrita), sono stati proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
art. 129 cod. proc. pen
Considerato che i ricorsi, concernenti il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KAIDI ACHRAF nato il 02/02/1992 BERRITE REDA nato a VOGHERA il 25/05/2003 avverso la sentenza del 12/05/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che Achraf Kaidi e Reda Berrite, tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 12 maggio 2025 dal G.U.P. del Tribunale di Padova, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 bis, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Albignasego il 30 gennaio 2025.

Considerato che i ricorsi, concernenti il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Kaidi) e l'entità della pena (Berrita), sono stati proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiannento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; profili questi non ravvisabili nel caso di specie, e ciò a prescindere dal pur dirimente rilievo circa la genericità delle doglianze sollevate.

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025.