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Ordinanza — n. 9697/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9697/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9697/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOGONI BAVIERA MASSIMO nato a SENIGALLIA il 28/09/1992 avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Ancona del 7 aprile 2025, che, per quanto in questa sede rileva, ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Ancona il 20 febbraio 2023, con cui Massimo Bogoni Baviera era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 10 quater, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000 (capo H); fatti accertati in Ancona e riferiti all'anno di imposta 2018.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9697/2026 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Ancona il 20 febbraio 2023, con cui Massimo Bogoni Baviera era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 10 quater, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000 (capo H); fatti accertati in Ancona e riferiti all'anno di imposta 2018.

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese tempestività tributaria estinzione del debito arretrati d'imposta dilazione di pagamento indebito

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOGONI BAVIERA MASSIMO nato a SENIGALLIA il 28/09/1992 avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Ancona del 7 aprile 2025, che, per quanto in questa sede rileva, ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Ancona il 20 febbraio 2023, con cui Massimo Bogoni Baviera era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 10 quater, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000 (capo H); fatti accertati in Ancona e riferiti all'anno di imposta 2018.

Letta la memoria del 26 novembre 2025, con cui l'avvocato Paolo Ghiselli, difensore di fiducia dell'imputato, ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Osservato che i primi due motivi di ricorso, con cui la difesa si duole della conferma della penale responsabilità dell'imputato, sono inammissibili, posto che, come evidenziato nella decisione impugnata, nell'atto di appello l'imputato non aveva formulato critiche adeguatamente specifiche rispetto all'affermazione della penale responsabilità, tema al quale il primo giudice aveva dedicato argomentazioni pertinenti e razionali (cfr. pagine 21-28 della sentenza del G.U.P.).

Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è parimenti inammissibile, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pagina 18), nella quale, in modo pertinente, è stato sottolineato, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., che l'importo eccedente rispetto a quanto successivamente pagato dall'imputato in ordine al debito tributario maturato ammontava alla significativa somma di 40.000 euro.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere a carico del ricorrente del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025. \