Cassation court dismisses appeal against conviction for fraud in benefit application due to lack of interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the second ground lacked legal interest, as the sentence was already at the statutory minimum. The appellant challenged a conviction for fraud involving the omission of family income when applying for social benefits, arguing against the confirmation of guilt. The court rejected this as a matter of merit review and ruled that no further punishment was possible under the law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 81 c.p.: An appeal against a sentence imposed at the statutory minimum without statutory aggravating circumstances lacks legal interest and is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO GIACOMO nato a MESSINA il 31/05/1976 avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Messina del 6 giugno 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Messina il 4 aprile 2024, con la quale Giacomo Russo era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 7, comma 1, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019; fatto commesso in Messina il 6 luglio 2019, il 2 marzo 2020 e il 15 marzo 2021.
Osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio della motivazione, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente ritenuto penalmente rilevante la condotta dell'imputato; quest'ultimo, infatti, nelle domande volte all'ottenimento del reddito di cittadinanza, ha omesso di comunicare la reale composizione del nucleo familiare e il reddito percepito dai suoi familiari, la cui entità avrebbe precluso la percezione del beneficio.
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della continuazione, è inammissibile per carenza di interesse, posto che la pena è stata inflitta nel minimo edittale senza aumenti ex art. 81 cod. pen. (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025