Ordinanza — n. 9694/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGLI GIOVANNI nato a BRINDISI il 01/07/1980 avverso la sentenza del 01/07/2025 del GIP TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che Giovanni Magli, tramite il difensore di fiducia, contesta il suo mancato proscioglimento rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 10 luglio 2025 dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi, con cui, concesse le attenuanti generiche, operati l'aumento per la continuazione e la riduzione per il rito scelto, gli è stata applicata la pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa, in ordine ai reati di cui agli art. 81 cod. pen. e 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti commessi in Brindisi il 15 febbraio 2025.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 9694/2026 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Brindisi, con cui, concesse le attenuanti generiche, operati l'aumento per la continuazione e la riduzione per il rito scelto, gli è stata applicata la pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa, in ordine ai reati di cui agli art. 81 cod. pen. e 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti commessi in Brindisi il 15 febbraio 2025.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGLI GIOVANNI nato a BRINDISI il 01/07/1980 avverso la sentenza del 01/07/2025 del GIP TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che Giovanni Magli, tramite il difensore di fiducia, contesta il suo mancato proscioglimento rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 10 luglio 2025 dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi, con cui, concesse le attenuanti generiche, operati l'aumento per la continuazione e la riduzione per il rito scelto, gli è stata applicata la pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa, in ordine ai reati di cui agli art. 81 cod. pen. e 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti commessi in Brindisi il 15 febbraio 2025.
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, e ciò a prescindere dal pur dirimente rilievo circa la genericità della doglianza sollevata.
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 11 12 dicembre 2025.