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Ordinanza — n. 9689/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9689/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9689/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DRAGO ANTONINO nato a CATANIA il 23/01/2003 PRIVITERA SIMONE ANTONIO nato a CATANIA il 07/03/2005 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catania del 1° luglio 2025 che, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Catania il 27 gennaio 2025, ha rideterminato in anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa ciascuno la pena a carico di Antonino Drago e Simone Antonio Privitera, ritenuti colpevoli del reato di cui agli art. 110, 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9689/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Fatto accertato in Catania 1'8 ottobre 2024. Rilevato che i ricorsi, con cui si censura l'erronea qualificazione del fatto di reato, sono inammissibili, dovendosi richiamare in proposito l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi che possono invocarsi cognizione del ricorso per cassazione legittimazione a contestare licenza esame delle censure formali

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
278170), secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DRAGO ANTONINO nato a CATANIA il 23/01/2003 PRIVITERA SIMONE ANTONIO nato a CATANIA il 07/03/2005 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catania del 1° luglio 2025 che, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Catania il 27 gennaio 2025, ha rideterminato in anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa ciascuno la pena a carico di Antonino Drago e Simone Antonio Privitera, ritenuti colpevoli del reato di cui agli art. 110, 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Fatto accertato in Catania 1'8 ottobre 2024. Rilevato che i ricorsi, con cui si censura l'erronea qualificazione del fatto di reato, sono inammissibili, dovendosi richiamare in proposito l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Aspetti, questi, che non si ravvisano nei presenti ricorsi. Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025.